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Redditi PF
(ex Modello Unico)

Cos'è?

Il Modello REDDITI PERSONE FISICHE è un modello tramite il quale è possibile presentare le dichiarazioni fiscali. Di fatto sostituisce in tutto e per tutto il già noto modello UNICO, e tale modifica è essenzialmente di tipo letterale, ma si è resa necessaria perché è venuta meno la valenza di unicità del modello di dichiarazione dei redditi. 

In precedenza, il modello Unico accoglieva al proprio interno sia redditi che iva (per i soggetti obbligati), ora la dichiarazione iva modello 11 ha scadenze e modalità di presentazione del tutto diverse dal modello REDDITI per le persone fisiche, a prescindere dal fatto che siano anche detentori di redditi d’impresa o professionali.

Redditi Persone Fisiche o 730?


La scelta del modello Redditi al posto del modello 730 non è sempre rimessa alla volontà del contribuente per la possibilità di avere liquidati i propri crediti fiscali o comunque la maggiore semplicità del modello 730, a volte ricorrere al modello Redditi è un obbligo. 

Non sarà perciò possibile ricorrere al modello 730, nei casi di:

  • redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
     

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
     

  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
     

  • redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
     

  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
     

  • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
     

  • redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
     

  • nel 2020 e/o nel 2021 non sono residenti in Italia;
     

  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta);
     

  • utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
     

  • nel 2020 hanno percepito redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, delle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
     

  • devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato;
     

  • devono liquidare l’IVIE o l’IVAFE;
     

  • devono rendere informazioni ai fini del monitoraggio fiscale.

Al di fuori di queste specifiche casistiche, viene lasciata la libertà al contribuente di poter ricorrere al modello Redditi Persone Fisiche 2021 oppure al più conveniente modello 730 2021.

Così come accade con il modello 730 anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare Redditi PF per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2020 o da acconti versati nello stesso anno. Quello che cambia rispetto all’adozione del modello 730 sono ovviamente i tempi e le modalità di liquidazione dei crediti tributari.

Quando si presenta la dichiarazione

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2021 deve essere presentato entro i termini seguenti:

  • dal 2 maggio 2021 al 30 giugno 2021 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;

  • entro il 30 novembre 2021 se la presentazione viene effettuata per via telematica, ad esempio tramite il CAF, che oltre a curare la spedizione saprà fornire tutte le indicazioni utili ad una corretta compilazione.


I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Come si presenta la dichiarazione REDDITI?
 

a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ad esempio il CAF MCL Srl;
c) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale solo nel caso in cui:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;

  • pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RT, RW);

  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
     

Il CAF MCL in caso di presentazione telematica, fornirà prova della presentazione della dichiarazione mediante consegna della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
 

Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

Modalità e termini di versamento delle imposte


Il CAF saprà darvi indicazioni sui termini di versamento sia a saldo che in acconto, che si ricorda, devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2021 ovvero entro il 30 luglio 2021.

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2020 e prima rata di acconto per il 2021) nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2021 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00, non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte.

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.

I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:

  1. direttamente: mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
     

  2. indirettamente: tramite il CAF MCL come intermediario abilitato con il canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti non titolari di partita IVA, che scegliessero di presentare il modello Redditi, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:
 

  • con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;

  • con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;

  • presso gli uffici postali;

  • con assegni bancari e circolari nelle banche;

  • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.
     

Presso la nostra sede CAF MCL gli operatori sapranno fornire tutte le informazioni utili ad una corretta compilazione del modello F24 anche qualora venisse consegnato in modalità cartacea alla propria banca.
 

Allo stesso modo saremo a disposizione per fornire indicazioni a coloro che intendessero utilizzare in compensazione il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
 

In più il CAF MCL è disponibile alla presentazione del modello F24 in compensazione tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.Si ricorda che in ogni caso, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ed anche in questo il CAF MCL è disponibile a supportare i contribuenti che ne facessero richiesta.

Rateazione imposte


Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2021 con un numero massimo di rate pari a 6, le cui successive saranno scadenti rispettivamente: 20/08/21 – 31/08/21 – 30/09/21 – 02/11/21 – 30/09/21, gli importi così dilazionati saranno aumentati degli interessi a partire dalla rata del 20/08/21 nella misura che segue: 0.33% / 0,66% / 0,99% / 1.32% / 1.65%.
Nel caso si effettuasse il primo versamento in data 30 luglio, l successive 5 rate scadranno rispettivamente: 20/08/21 – 31/08/21 – 30/09/21 – 02/11/21 – 30/09/21, gli importi così dilazionati maggiorati fin da quello del 30 luglio dello 0.40%, saranno aumentati degli interessi a partire dalla rata del 31/08/21 nella misura che segue: 0.33% / 0,66% / 0,99% / 1.32% (per il calcolo rivolgersi comunque al CAF MCL).

Per i contribuenti titolari di partita iva che possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2021, ovvero entro il 30 luglio 2021 maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive cambiano le scadenze che sono: 16/07/21- 20/08/21– 16/09/21 – 18/10/21 – 16/11/21, gli importi così dilazionati saranno aumentati degli interessi a partire dalla rata del 16/07/21 nella misura che segue: 0.18% / 0,51% / 0,84% / 1.17% / 1.50%.Nel caso si effettuasse il primo versamento in data 30 luglio, l successive 4 rate scadranno rispettivamente: 20/08/21 – 16/09/21 – 18/10/21 – 16/09/21, gli importi così dilazionati maggiorati fin da quello del 30 luglio dello 0.40%, saranno aumentati degli interessi a partire dalla rata del 20/08/21 nella misura che segue: 0.18% / 0,51% / 0,84% / 1.17% (per il calcolo rivolgersi comunque al CAF MCL).

La compensazione


Il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.

Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito, lo stesso sarà presentato tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate anche tramite il CAF MCL.

Rivolgiti al CAF MCL per le esigenze in materia fiscale e per tutte le agevolazioni fiscali.

Cos'è?
Redditi persone fisiche o 730?
Quando si presenta la dichiarazione
Come si presenta la dichiarazione REDDITI?
Modalità e termini di versamento delle imposte
Rateazione imposte
La compensazione

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COLF E BADANTI

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