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InvCiv

Cos'è?

Il Modello INVCIV è la dichiarazione/autocertificazione che sono tenuti a compilare e presentare ogni anno gli invalidi civili e i titolari di assegno o pensione sociale. L'INPS richiede infatti ai titolari di tali prestazioni economiche l’attestazione della permanenza o meno dei requisiti amministrativi previsti dalla legge per il loro riconoscimento, tramite presentazione di apposita autocertificazione.

L’invio della dichiarazione di responsabilità è obbligatorio per l’erogazione delle prestazioni assistenziali e deve essere effettuata ogni anno.

 

DELEGA

Attraverso la compilazione e trasmissione all’INPS di apposita DELEGA per l’estrazione della matricola, il CAF MCL può verificare se il pensionato è obbligato o meno a presentare il modello INVCIV.
 

Invalidi civili

Per gli invalidi civili, titolari di indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1, comma 248, legge 23 dicembre 1996, n. 662, verrà notificata direttamente dalle Aziende Sanitarie Locali la sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e, se a titolo gratuito, sarà da esse certificato anche l'eventuale periodo di ricovero (ex modello ICRIC), pertanto per tali utenti non è più prevista alcuna dichiarazione.
 

Invalidi civili minorenni

Gli invalidi civili minorenni, titolari di indennità di frequenza, invece sono tenuti ad effettuare una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero incompatibile con la prestazione e alla loro frequenza scolastica (modello ICRIC IF).
 

Invalidi civili parziali

Gli invalidi civili parziali di età compresa tra il i 18 e i 65 anni, titolari di assegno mensile assistenziale, ai sensi dell'art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono tenuti a dichiarare la permanenza del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa (modello ICLAV).
 

Disabilità intellettiva o minorati psichici

Le persone con disabilità intellettiva o minorati psichici, esclusivamente nel caso di assenza di tutore/curatore/amministratore di sostegno, non devono rendere alcuna dichiarazione, ma sono tenuti a consegnare alla sede INPS territorialmente competente il certificato medico con l'indicazione della patologia.
 

Titolari di assegno o pensione sociale

I titolari di assegno o pensione sociale (art. 3, comma 6 e 7, legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 26, legge 30 aprile 1969, n. 153) sono tenuti a dichiarare la permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia e i soli titolari di assegno sociale anche la sussistenza dello stato di ricovero o meno in istituto (modello ACCAS/PS).

Rivolgiti al CAF MCL per le esigenze in materia fiscale e per tutte le agevolazioni fiscali.

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